Obblighi dei titolari degli strumenti (Art.8 D.M. del 21 aprile 2017 n. 93)
I titolari degli strumenti sono obbligati a:
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comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio utilizzo degli strumenti entro 30 giorni dalla stessa e, sempre entro 30 giorni la data di fine dell’utilizzo dello strumento utilizzando i moduli appostiti dell’ente;
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mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
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curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
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conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta. Cmt lo rilascia in fase di prima verifica e, su richiesta, in caso di smarrimento;
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controllare la corretta compilazione del libretto metrologico sia da parte dell’organismo che effettua la verifica, che dalla azienda che effettua la riparazione;
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curare il corretto funzionamento dei loro strumenti;
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non utilizzare gli strumenti quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
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richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente.
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sottoporre gli strumenti a verificazione periodica secondo la periodicità definita dalla norma o a seguito di riparazione dello strumento se comportante la rimozione dei sigilli di protezione anche di tipo elettronico. A tal proposito, il titolare dello strumento di misura deve richiedere la verificazione entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti;